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Lettera al Direttore luigicovatta@libero.it

Caro Direttore,

Ti ringrazio vivamente per il prestigio che vuoi generosamente attribuire ai mlei appunti pubblicandoli su "Mondo operaio" e per la diffusione in rete che, altrettanto gentilmente, intendi promuovere .

Nota introduttiva

Ho predisposto la prima bozza del presente appunto nei giorni in cui a Roma si svolgeva una grossa manifestazione per la concessione di una nuova amnistia alla quale ha detto di avere partecipato, fra gli altri, un illustrissimo professore universitario di diritto penale autore di uno dei più accreditati testi di tale disciplina. Ora, altri eventi attirano prioritariamente l'opinione pubblica. Forse è questo il clima più adatto per aprire, sia pure con questo modestissimo scritto, un dibattito più pacato e razionale sull'argomento.

Premessa)

Non è stato agevole finora esporre in modo pacato i temi e i problemi che caratterizzano nella situazione attuale i dibattiti sull'amnistia (espressione che nel seguito di questa analisi comprenderà anche l'indulto), sia per la loro obbiettiva complessità, sia per il contesto in cui vengono inquadrati e drammatizzati.

Sembra infatti che sul tema interferisca e si aggrovigli un variegato e mutevole movimento, che, pur animato da apprezzabilissimi sentimenti di solidarietà umana per i carcerati, tende piuttosto confusamente ma tenacemente a contrastare tutte le sanzioni penali e in particolare la «carcerazione» come storture o torture contrarle alla persona umana e ai suoi diritti fondamentali o (nientemeno) alla «giustizia giusta».

Per altro verso, si e infiammata una continua variazione di polemiche, opinioni, e argomentazioni che, a nostro modestissimo parere, si possono conoscere e valutare razionalmente attraverso un riesame dei seguenti punti.

  1. Accenni sommari sulle prassi di amnistia che ne hanno variamente determinato il concetto attuale e le sue valenze giuridiche e politiche
  2. Riesame della legge costituzionale 6 marzo 1992 n. 1 per cui «l'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale» - e non più con la sola loro maggioranza assoluta, disposta dal testo originario dall'art. 79;
  3. Molteplici funzioni delle «pene», con particolare riferimento alle espressioni dell'art.27 co. 3 della Costituzione: «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità» e «devono tendere alla rieducazione del condannato»

I°) CENNI STORICI SULLE AMNISTIE.

In passato, prima che il sistema sanzionatorio penale si strutturasse in una razionale eziologia tra il disvalore dei reati e l'entità. delle pene (secondo i valori fondanti delle «Stato di diritto»), le amnistle - e in particolare la clementia dei Romani - indicavano tutti i molteplici atti dei vincitori o di altri potenti nei confronti dei vinti o dei deboli che, sempre a giudizio dei primi, avrebbero meritato una qualsiasi punizione che invece veniva loro risparmiata o mitigata.

Altre sovrane clemenze sono state elargite in occasione di «lleti eventi» di altissimo rango e delle elezioni dei nuovi papi.

In proposito, si è sempre ritenuto che le dolci attese più altolocate e i periodi di sede pontificia vacante avessero incrementato, appunto per le certezza delle imminenti clemenze , il numero e la ferocia dei delitti.

Si e però pure ritenuto che la clementia elargita da Pio IX per la sua elezione al soglio pontificio avesse rappresentato per tutta l'Italia un forte segnale di profondo rinnovamento e aperto, forse un po' oltre o contro le intenzioni del pontefice, la strada al risorgimento.

Allo stesso modo, l'amnistia concessa per molti delitti commessi durante il tragico periodo 1943-45 ha favorito un processo virtuoso di pacificazione nazionale, liberando proprio i valori della «resistenza» dagli eccessi e dagli abusi della giustizia dei vincitori.

Pertanto, sempre piuttosto orientativamente, sembra che gli atti di clementia sovrana, pur intaccando istituzionalmente i principi di certezza del diritto e delle pene, hanno, in particolari contingenze, conseguito o facilitato anche risultati apprezzatissimi di pacificazione o di rinnovamento e di progresso.

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2°) L'ATTUALE DIZIONE DELL 'ART. 79 DELLA COSTITUZIONE, CO. 1 DELLA COSTITUZIONE (COME MODIFICATO DALL'ART. 1 DELLA LEGGE COSTITUZIONELE 6 MARZO 1992, N. 1)

Nelle ricorrenti polemiche sull'art. 79 della Costituzione, la revisione del 1992 è stata riprovata, ritenendo, non senza impropria (anche se accademica) supponenza, che sia derivata da indebiti complessi di inferiorità della «politica» di fronte al potere giudiziario o, più icasticamente , a quello dei pubblici ministeri o dei manettari, che avrebbero incentivato quella revisione.

Se può modestamente valere il mio ricordo personale di sottosegretario alla giustizia che rappresentò il governo nei dibattiti parlamentari, i motivi della revisione furono diversi.

Le esperienze delle amnistie fino ad allora ricorrenti, con scadenze alquanto ravvicinate, dimostravano che l'effetto maggiore perseguito - o comunque sbandierato : anche allora lo svuotamento delle carceri sovraffollate - consisteva in un beneficio temporaneo , presto annullato da immancabili recrudescenze dei reati, con inevitabili riaffollamenti e nuove necessarie clemenze.

In quel dibattito si mise pure in risalto che amnistie e indulti avevano prodotto, oltre ai loro immancabili effetti negativi ordinari di derazionalizzazione del sistema sanzionatorio penale, altri indiretti, di incentivazione criminale prima trascurati.

Già un'aspra polemica sulla estensione dai benefici dell'amnistia alla «corruzione per atto di ufficio» (art. 318 c.p. ) aveva allertato il Parlamento sugli effetti criminogeni, quantomeno di incremento della corruzione politica e amministrative, che quei ricorrenti benefici avevano provocato.

Per altro verso, si mise pure in risalto che gli stessi benefici avevano impedito che le carcerazioni troppo lunghe dei manovali del crimine incrinassero la loro sudditanza ai padroni, soprattutto mafiosi di varia denominazione

Poiché le motivazioni individuali e di gruppo di una legge costituzionale tanto rilevante sono molteplici, non si può escludere che in quella fase crepuscolare della prima Repubblica vari complessi di inferiorità dei "politici" nei confronti dei giudici abbiano potuto contribuire alla revisione.

Ma, fermo restando il giudizio sulle motivazioni sostanziali - quelle sommariamente esposte ed altre - di quella revisione, non sembra eticamente corretto nobilitare con i «valori della politica» i privilegi di casta che, oltre agli effetti criminogeni indicati, incentivarono quello, come si è già accennato quasi istituzionale di tutte le amnistie, di destrutturare la certezza e la razionalità della sanzione penale.

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Cap. I) L' ART. 27 DELLA COSTITUZIONE. ATTUALI ALALISI E PROPOSTE INTERPRETATIVE.

2) Le attuali battaglie per l'amnistia si basano e articolano variamente su una interpretazione, per usare un eufemismo, «forte» dell'art. 27, co. 2 della Costituzione, per cui le pene: a) «non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità»; b)«devono tendere alla rieducazione del condannato».

Posto che si tende a reinterpretare la prima disposizione in modo quasi da segnare, sia pure confusamente, di illegittimità qualsiasi tipo di carcerazione, si deve ribadire che il concetto e il significato di «pena», per se e nel contesto semantico e logico del citato teste costituzionale, indica una afflizione - malum passionis eticamente e operativamente contrapposto al malum actionis secondo la scuola classica del diritto penale - per il detenuto che la subisce.

Pertanto i «trattamenti contrari al senso di umanità» indicano, non la carcerazione ordinaria in sé, intesa, si deve specificare, non come semplice afflizione, ma nella sua dimensione essenziale di privazione delle libertà di locomozione, di autoregolazione della propria vita e delle proprie attività personali e sociali e di quanto e incompatibile con le regole minime essenziali e la indispensabile sicurezza negli stabilimenti carcerari.

Ne consegue ulteriormente che trattamenti contrari al senso di umanità (almeno nel testo in esame) indicano sol tanto le sofferenze aggiuntive alle esigenze essenziali della carcerazione - quali eccessivo sovraffollamento, sporcizia e disservizi che tra loro si incrementano, nonché evidentemente pressioni violente, sofferenze aggiuntive fisiche o di altro genere che si spera siano definitivamente scomparse - .

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III) continua: LA ESPRESSIONE «LE PENE DEVONO TEND ERE ALLA RIEDUCAZIONE».

Per valutare correttamente, anche nel contesto di una appropriata interpretazione evolutiva del messaggio umanitario del citato art.27 - «le pene devono tendere alla rieducazione» - l'attenzione si dovrebbe centrare preminentemente sulle espressioni «rieducazione» e «devono tendere».

Sempre con riferimento alla funzione - o, più correttamente alle molteplici funzioni - della carcerazione, il concetto di «rieducazione» indica, da una parte, che per la nostra Costituzione, in conformità a quanto esprime il linguaggio comune e reputa l'altrettanto comune sentimento di giustizia, le pene istituzionalmente e concretamente, per il disvalore del reato che le ha causato, evidenziano un difetto di «educazione», la quale (educazione) , a sua volta, altrettanto evidentemente indica la predisposizione e la pratica del vivere correttamente in conformità alla legge e ai valori condivisi della convivenza civile (il minimo etico, secondo alcuni penalisti)

A queste osservazioni generali sulle funzioni della pena, si deve aggiungere che oggi in Italia la «rieducazione» del carcerato viene preminentemente e concretamente incentivata da una legislazione (che si potrebbe definire carceraria premiale) scrupolosamente applicata dalla magistratura di sorveglianza collegando alla corretta condotta carceraria e ad altri indici di ravvedimento consistenti benefici, in termini soprattutto di riduzione o di attenuazione qualitativa della sanzione inflitta.

Spesso tale legislazione e stata criticata perché sacrificherebbe eccessivamente le esigenze di certezza della pena e di tutela della vittime del crimine.

Ma, pin dannosi sono stati i risultati di irrazionalità derivanti dall'effetto congiunto che sull'esecuzione della pena ha prodotto l'intersecarsi dei benefici occasionali e gratuiti (perché automaticamente applicati senza alcuna connessione con la persona del beneficiato) delle amnistie con quelli premiali ordinari.

Quando la pena inflitta dal giudice viene riesaminata secondo indici razionali di valutazione della «rieducazione» del condannato, il val ore della certezza della pena giudiziariamente inflitta - in se apprezzabilissimo, anche per rispetto alle vittime dei delitti - viene opportunamente corretto dalla preminenza della persona umana, anche se condannata, e della persistente solidarietà umana e sociale nei suoi confronti.

Quando invece su tali delicati meccanismi interferiscono i vantaggi automatici delle amnistie , oltre alla razionalità della pena , viene alterata quella della sua specifica funzione rieducativa. Questa infatti viene strutturalmente e praticamente incentivata dall'effetto premiale dei risultati di rieducazione accreditabili ai singoli detenuti. Quando invece l'amnistia o più ancora le loro periodiche reiterazioni aggiungono altri e più cospicui vantaggi, i percorsi di rieducazione ne risultano, se non disincentivati, dequalificati.

Più analiticamente, l'espressione rieducazione riassume due diversi concetti tra loro teleologicamente coordinati: il primo indica una funzione e un procedimento - le pene, oltre alla funzione afflittiva, debbono avere quella, appunto, rieducativa - ; il secondo indica un risultato - la conseguita rieducazione - che la ordinaria legislazione premiale carceraria, in efficace sintonia con il messaggio costituzionale , incentiva collegando alla rieducazione i benefici prescritti dalla stessa vigente legislazione.

Non si può invece ritenere, come spesso si sostiene o comunque si va delineando attraverso argomentazioni - sempre a nostro modestissimo giudizio, parolaie razionalmente infondate - che la pena, in sé e le sue funzioni retributive e preventive, possano trarre giustificazione soltanto o preminentemente dalla conseguita «rieducazione» del carcerato e che pertanto ogni caso concreto o più ancora i dati statistici di diffusa recidiva postcarceraria delegittimo più o meno totalmente il concetto stesso e la pratica delle pene detentive.

Forse eccedendo in un sofisma capzioso, sembra che tale interpretazione della rieducazione attizzi ulteriormente gli ardori per l'amnistia. Se Le pene e le carcerazioni si giustificano soltanto per raggiungere la pena rieducazione di ogni carcerato, posto che questo risultato non si raggiunge, soltanto l'amnistia, anzi le amnistie reiterate possono catarticamente liberare i carcerati da una sofferenza ingiusta e inutile perché, giova ripeterlo, non riesce a rieducarli come sarebbe suo compito e dovere.

Al di fuori di questo intermezzo, forse inopportunamente polemico, il discorso sul punto si può concludere ribadendo che soltanto la conseguita rieducazione di ciascun carcerato, attraverso gli indici di valutazione normativamente stabiliti, giustifica l'attribuzione personale dei benefici in esame.

Cap. II)

1°) Le vecchie e nuove battaglie per l'amnistia si sono variamente basate su una serie di argomenti difficilmente riassumibili, tra i quali più rilevanti appaiono i seguenti.

a) Le finalità educative della pena non possono essere compiutamente realizzate attraverso la legislazione premiale carceraria che collega benefici di riduzione e di alleggerimento della pena alle condotte dei detenuti. E' altrettanto necessario che in ogni carcere si progetti e si realizzi concretamente un programma efficiente di rieducazione.

Pertanto, ritornano preminenti in negativo altre criticità delle carceri che, occorre ripeterlo, oltre a contrastare fattualmente con il sentimento di umanità, depotenziano le finalità rieducative.

Tra queste, sono state ritenute più rilevanti: il sovraffollamento, con tutte le sue connessioni di sporcizia, di indebite tensioni e di sfinimento tra i detenuti; la insufficienza numerica del personale; la fatiscenza dei vecchi stabilimenti carcerari e la mancanza di nuovi più adeguati alle nuove esigenze e finalità educative della carcerazione; per altro verso, la eccessiva criminalizzazione, con pene detentive ampiamente inflitte dai giudici , per illeciti che non la giustificano.

Inoltre, in sintonia con i valori della <

 

Cap. 2°) Non tutti gli argomenti addotti per una. nuova amnistia descrivono correttamente la attuale situazione carceraria.

Secondo recenti indagini del Ministero della giustizia i dati obiettivi dell'affollamento carcerario - dimensione dei luoghi di permanenza dei detenuti, servizi ed altro - rientrano nei parametri europei, che sono ritenuti i più umanitari per i carcerati e sono - pertanto - i più appropriati per incrementare fattivamente la loro «rieducazione».

La eccessiva previsione edittale di pene detentive, pur se fosse vera, non produce per effetto delle condanne inflitte corrispondenti eccessi di detenzione, perché la nostra vigente legislazione la limita a casi particolari - come la recidiva - che specificamente la giustificano.

Le esperienze antecedenti alla revisione costituzionale del 1991 dimostrano, come si è già esaminato, che le precedenti amnistie non risolsero mai stabilmente i problemi del sovraffollamento carcerario e che non si può fondatamente prevedere che la prossima possa catarticamente raggiungere effetto.

Più analiticamente, sembra pacifico che ogni amnistia incrementi i precedenti tassi di criminalità. Ma, anche se si disattende tale effetto, si deve prendere atto che, continuando, dopo ogni amnistia, i precedenti flussi criminali, l'effetto di riaffollamento si. riprodurrebbe inevitabilmente ai livelli che avevano giustificato la elargizione precedente.

Resta pertanto ribadito il pericolo che la nuova amnistia, invece di risolvere i peggiori difetti della carcerazione, incentivi le precedenti prassi di periodiche reiterazioni di ogni ultima amnistia.

 

Cap. 3°) Come si e già analizzato, il nostro vigente sistema penale e penitenziario non è regolato da una «razionalità» esclusivamente o preminentemente afflittiva, ma, al contrario, da una legislazione costituzionale e ordinaria che privilegia le connotazioni umanitarie delle pene e la loro funzione rieducativa.

Più concretamente, seppure i dati ministeriali che smentiscono la retorica del sovraffollamento fossero obiettivamente troppo ottimistici, anche gli ultrà dell'amnistia hanno riconosciuto i rilevanti progressi, appunto di effettiva riumanizzazione della carcerazione conseguiti negli ultimi anni e la serietà e praticabilità dei progetti che li potranno incrementare.

Sarebbe pertanto opportuno che, pur nella più accesa dialettica fra progetti e posizioni contrastanti, la lotta per l'amnistia non venisse strumentalizzata per deviare dal risultato che tutti dicono di condividere gli impegni di riforma.

 

Cap. 4°) Ulteriore rilevanza in tale contesto, sia pure dialetticamente, virtuoso, si deve attribuire alla - attualmente vigente - norma sulle maggioranze necessarie per la concessione di nuove amnistie.

II Ministro della Giustizia recentemente ha sdrammatizzato la polemica, riferendosi unicamente alle difficolta sia di una controrevisione dell'attuale art.79 della Costituzione, sia di una votazione con le maggioranze da questo attualmente prescritte.

Ma l'argomento si può approfondire ulteriormente

Si deve prendere atto che i grandi e reiterati (anche se, a nostro modestissimo parere, spesso eccessivi ) clamori sull'amnistia, anche per il loro continuo riferimento e le vigili attenzioni alle esperienze carcerarie, hanno incentivato molti apprezzabili impegni per la umanizzazione delle carceri e l'effettiva rieducazione dei detenuti.

 

Ma, come si e già accennato, ulteriori continue pressioni per la nuova amnistia suscitano e incrementano forti aspettative, che, potendo essere realisticamente soddisfatte, appunto per i motivi già indicati , potrebbero provocare nelle carceri, alternando alle forti speranze ed aspettative altrettante brutte disillusioni, ulteriori motivi di tensione e di collera che non sempre - come forse credono o auspicano gli ultrà dell'amnistia - producono effetti di progresso preventivati.

Per tutti i motivi finora sommariamente e, forse, disordinatamente esposti, sembra acquisito e dimostrato che: per la nostra vigente legislazione e, in parte, per le prassi detentive effettivamente praticate, la carcerazione non ha una esclusiva ne preminente funzione afflittiva, ma e, sia pure tendenzialmente e insufficientemente, improntata ai valori di umanità e di rieducazione prescritti dall'art.27, co. 3 della Cost. ; i principali difetti, le disarmonie e le inefficienze funzionali e fattuali del vigente sistema penitenziario, più che da una nuova amnistia, possono essere meglio -istituzionalmente e praticamente - corrette e superate da nuove iniziative legislative ed amministrative, sulle cui direttive di fondo gli stessi ultrà dell'amnistia convergono, sia pure con le differenze e i contrasti che animano ogni dialettica democratica.

Per concludere ancora su un'onda di ottimismo costruttivo - se non della ragione, almeno della volontà - vorremmo fare un accenno, per quanto vago e vagamente speranzoso - al lavoro dei detenuti nel periodo della carcerazione.

Siamo a conoscenza delle repulsioni che tale problema propone soprattutto per il richiamo al lavoro carcerario forzato, che, pur senza i metodi e i soprusi brutali del passato, si potrebbe sostanzialmente imporre con l'allettamento dei benefici economici e di altro genere collegati alla sua prestazione e, specularmente, con la paura degli svantaggi derivanti dal suo rifiuto. Si dovrebbe però anche valutare che il lavoro dei detenuti e forse più ancora l'apprendimento di un nuovo lavoro, oltre ad umanizzare la pena della carcerazione, potrebbe contribuire fattivamente al loro dignitoso reinserimento sociale dopo la scarcerazione.

 

Giovanni Silvio COCO